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Appalto

8 gennaio 2024

In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d’opera e addebitabili all’appaltatore e, in tale evenienza, la contestazione di difformità e vizi, in ordine alla parte di opera eseguita, non ricade nella disciplina della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell’opera.
“All’esito dell’accertamento della responsabilità professionale del direttore dei lavori per omessa vigilanza sull’attuazione dei lavori appaltati, questi risponde, in solido, con l’appaltatore dei danni subiti dal committente, ove i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dall’appaltante.

Cass. Civ. sent. n. 421/24.

Happy Kids

Famiglia

L'ordinamento italiano non consente il ricorso ad operazioni di maternità surrogata. L’accordo con il quale una donna si impegna ad attuare e a portare a termine una gravidanza per conto di terzi, rinunciando preventivamente a “reclamare diritti” sul bambino che nascerà, non ha cittadinanza nel nostro ordinamento. Tale pratica è vietata in assoluto, sotto minaccia di sanzione penale, dall’art. 12, comma 6, L. n. 40/2004 ed è punita con la reclusione e la multa la condotta di “chiunque, in qualsiasi forma”, la “realizza, organizza o pubblicizza”. Il presidio della sanzione penale, posto a salvaguardia dei valori ispiratori dell’ordinamento italiano, si presenta inadeguato a tutelare anche l’interesse del minore che vive e cresce in una determinata comunità di affetti con entrambi i committenti ed al riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico di tale legame, ove il progetto procreativo realizzato all’estero sia seguito dalla concretezza ed attualità dell’accudimento del minore, con assunzione in via via di fatto della responsabilità genitoriale.

Le Sezioni Unite hanno avuto così modo di affermare che, escludendo che, a seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 33 del 2021, si sia creato un vuoto normativo nella disciplina della materia, con la quale la Corte ha invitato il legislatore  a disciplinare un procedimento di adozione, caratterizzato da una maggiore speditezza, dalla parificazione degli effetti a quelli dell’adozione legittimante e dall’abbandono dell’assenso condizionante del genitore biologico dell’adottando, idoneo a realizzare il superiore interesse del minore e ad instaurare quel legame di filiazione anche con il genitore non biologico all’interno di una coppia omoaffettiva, preso atto che, con la sentenza n. 79 del 2022, depositata il 28 marzo 2022, quindi successivamente all’ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale ha rimosso l’impedimento alla costituzione di rapporti civili con i parenti dell’adottante ex art. 55, L. n. 184/1983, in relazione all’art. 300, secondo comma, c.c., riconoscendo che anche l’adozione del minore in casi particolari produce effetti pieni e fa nascere relazioni di parentela con i familiari dell’adottante, ha prospettato, quindi, la possibilità di una interpretazione adeguatrice del requisito del necessario assenso del genitore biologico nell'adozione in casi particolari, per cui laddove la domanda di adozione particolare da parte del genitore sociale, ai sensi dell’art. 44, primo comma, lettera d), sia sorretta dalla condivisione, con il genitore biologico, della responsabilità conseguente alla scelta di aver dato vita al progetto procreativo in un Paese estero in conformità della lex loci e dal rapporto costante di affetto e di cura all’interno dell’unica famiglia nella quale il bambino è cresciuto, il riconoscimento dello status di figlio sia ottenibile anche dal minore nato da maternità surrogata. Il riconoscimento di effetti del provvedimento giurisdizionale straniero che accerta il rapporto di filiazione anche con il genitore intenzionale, pur ostando infatti con i principi di ordine pubblico internazionale ex art. 64, comma 1, lettera g), della legge n. 218 del 1995, deve essere valutato secondo i canoni già tracciati da Cass. sez. Unite, n. 12193/2019, alla stregua dei princìpi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, nel modo in cui detti princìpi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, per cui pur risultando di impedimento l’art. 12, comma 6, L. n. 40/2004, che considera fattispecie di reato ogni forma di maternità surrogata, con sanzione rivolta a tutti i soggetti coinvolti, compresi i genitori intenzionali, è norma di ordine pubblico internazionale, tuttavia, concorre a formare l’ordine pubblico internazionale anche il best interest of the child, principio riconducibile agli artt. 230 e 31 Cost. e proclamato da molteplici fonti internazionali ed europee, a cominciare dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la L. n. 176/1991, nonché dall’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007., per cui, ferma restando la non trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, stante il divieto assoluto di maternità surrogata e non potendo essere affidato la realizzazione dell’interesse del minore ad uno strumento di carattere automatico, in caso di maternità surrogata, qualora ricorra il superiore interesse del minore al mantenimento di una relazione affettiva e sociale con il genitore intenzionale all'interno di un unico nucleo familiare che non si fondi sulla mera volontà della genitorialità o su pronuncia straniera, è ammissibile il riconoscimento dello status di figlio negato al minore nato a seguito di maternità surrogata nell’ambito di un progetto procreativo di una coppia omoaffettiva, già di fatto instaurato con il genitore biologico.

Cass. Civ. SSUU n. 38162/22.

Istituto

Locazione

4 gennaio 2023

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 2017 e della salvezza del testo dell'art. 13, comma 5, della I. n. 431 del 1998, introdotto dall'art. 1, comma 59, della I. n. 208 del 2015, i contratti di locazione abitativa tardivamente registrati ad iniziativa del conduttore dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 sino al 16 luglio 2015, in forza della disposizione dell'art. 1, comma 346 della l. n. 311 del 2004, risultano validi ed efficaci, in quanto il Giudice delle Leggi ha escluso che il comma 5 abbia inteso sancire la validità del contratto secondo il regime della registrazione disciplinata dal testo del comma 5 introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2011 e dalla successiva proroga di cui alla legge n. 47 del 2014, ma non ha, invece, in alcun modo escluso gli effetti della registrazione ai sensi del citato comma 346. Sempre per effetto della sentenza della Consulta, il canone o l'indennità di occupazione dovuti dal conduttore nel periodo su indicato sono dovuti nell'ammontare precisato dal comma 5 attualmente vigente, ancorché l'intervenuta registrazione, una volta apprezzata alla stregua dell'art. 1, comma 346, retroagisca, giusta Cass., Sez. Un., n. 23601 del 2017, alla data di stipulazione del contratto, se concluso per iscritto.

Libro di diritto

Scioglimento della comunione immobiliare

9 giugno 2022

Nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell'intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell'immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell'altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell'immobile attribuito in proprietà esclusiva all'altro coniuge, risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolamentare nella sede propria, con la eventuale modificazione in proposito dell'assegno di mantenimento.

Libri di legge

Responsabilità solidale

27 aprile 2022

Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 primo comma cod. civ. richiede che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all'art. 41 cod. pen., e quindi solo che il fatto dannoso sia in questo senso imputabile a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso - considerata normativamente - deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate. 
anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del

Studio legale

Nesso di causa medica

14 marzo 2022

In tema di responsabilità civile, sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano, la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi, la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi disponibili nel caso concreto, c.d. probabilità logica.

Palazzo di Giustizia

Contratto di mutuo

3 dicembre 2021

Il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, per cui nel predetto paradigma contrattuale rientra anche il caso in cui la somma mutuata sia depositata su di un libretto fruttifero di risparmio al portatore, contestualmente costituito in pegno a favore del mutuante a garanzia di una fidejussione da quest'ultimo prestata a beneficio del mutuatario per l'erogazione di un finanziamento in valuta estera da parte di banca estera, poiché detta somma, pur non essendo mai entrata nella disponibilità è comunque uscita dalla disponibilità del mutuante ed entrata nel patrimonio del mutuatario.

La consegna di una determinata quantità di danaro o il conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilità della medesima, può ritenersi sussistente anche allorquando, con apposita pattuizione, il mutuatario abbia incaricato il mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un suo interesse.

In ogni caso, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

Giudice

Piani probatori

29 settembre 2021

Il criterio del "più probabile che non" è suscettibile di essere utilizzato come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità, ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi, là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità
rappresentativa di un determinato compendio probatorio e quindi anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano, deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell' "attendibilità" come predicato della maggiore o minore congruità logica dell'inferenza critica, poiché la attuale legge processuale civile non consente di censurare la legittimità della motivazione della sentenza, là dove la stessa si dipani in termini di semplice adeguatezza logica, pur non integrando l'opzione interpretativa del compendio probatorio dotata della più elevata probabilità di esattezza rappresentativa.

giornale

Diritti reali

23 giugno 2021

Il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, in favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dall'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, cfr. Cass. Civ. n. 2161 del 2005; Cass. Civ. n. 18888 del 2008.

Tribunale

Diritto processuale civile

13 maggio 2021

Quando nella medesima sentenza sono compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva ed una statuizione di condanna, l'immediata esecutività di quest'ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva.
Quattro sono i tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre:
a) rapporto di sinallagmaticità;
b) rapporto di corrispettività;
c) rapporto di dipendenza;
d) rapporto di accessorietà.
Nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, nelle altre due sì.

Il rapporto di sinallagmaticità sussiste quando il capo condannatorio è elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicché mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi.

Il rapporto di corrispettività sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i benefici pur da essa scaturenti.

Il rapporto di dipendenza sussiste quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo.

Il rapporto di accessorietà, infine, sussiste quando il capo condannatoria non incide in alcun modo sul presupposto contenuto del capo dichiarativo o costitutivo.

Sedie in tribunale

Diritto societario

6 maggio 2021

La revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria deve ritenersi sempre esperibile, in quanto mira ad ottenere l'inefficacia relativa dell'atto, che lo rende inopponibile al solo creditore pregiudicato, al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 cod. civ., finalizzata, viceversa, a farne valere l'invalidità, cfr. Cass., 1, ord. 4 dicembre
2019, n. 31654.

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